LA BATTAGLIA DEL PROF.
GIORGIO R.
Recentemente sono entrato in contatto con il Prof. Giorgio Recchia, anche lui malato di S.L.A., siamo diventati buoni amici.
Ci confrontiamo spesso sui problemi legati alla malattia e sulle
iniziative da intraprendere per sensibilizzare l’opinione pubblica ma
soprattutto le autorità competenti.
Sono così venuto a conoscenza delle interessanti azioni legali
promosse dal Prof. Recchia ed ho pensato che potesse essere utile far conoscere
queste iniziative ed i risultati finora ottenuti.
Trattandosi di questioni legali, insieme al Prof. Recchia, abbiamo
pensato, per facilitare la comprensione delle iniziative effettuate, di
riassumere il tutto attraverso un breve questionario.
Chi volesse approfondire l’argomento può consultare i documenti di
seguito elencati:
Sentenza relativa al Ricorso contro il Ministero della
Salute;
Sentenza relativa al Ricorso contro l’Istituto Superiore di
Sanità;
Breve storia sel Prof. Giorgio Recchia:
Nel 2002 il Prof. Giorgio Recchia ha avvertito i primi sintomi
della malattia.
La diagnosi definitiva è stata effettuata nel gennaio 2003 presso
il Policlinico Gemelli. Così, il Prof. Recchia si è attivato al fine di
comprendere, non solo dal punto di vista medico, quale fosse la condizione
giuridica dei malati di SLA.
A tal fine, egli ha riscontrato che la normativa in materia di
malattie rare risultava in larga parte inapplicata dalle competenti autorità
amministrative. Pertanto, egli ha deciso di promuovere una serie di ricorsi
volti a rendere effettiva l’attuazione di tale normativa a vantaggio dei
pazienti.
Come mai ha deciso di citare in giudizio il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità?
In effetti, i tre ricorsi promossi dal Prof. Recchia innanzi al
Giudice amministrativo erano indirizzati a far valere l’illegittimità degli
atti compiuti dalle amministrazioni nazionali e locali ed a sanzionare la mancata
attuazione della normativa sulle
malattie rare.
Più precisamente, il Prof. Recchia ha chiesto al TAR Lazio di
condannare:
- l’Istituto Superiore di Sanità ad istituire il Registro
nazionale delle malattie rare;
- il Ministero della Salute ad intervenire in sostituzione delle
Regioni inadempienti nella creazione dei centri interregionali delle malattie
rare;
- la Regione Lazio a rendere operativo il Registro regionale delle
malattie rare.
Successivamente, il procedimento instaurato contro la Regione Lazio
è stato interrotto, dopo aver verificato l’istituzione della Commissione
regionale per le malattie rare, della quale peraltro si attende l’esito dei
lavori.
Con quali obiettivi ha promosso i ricorsi?
L’obiettivo fondamentale è quello di dare impulso alla attuazione
della normativa sulle malattie rare. In particolare, il completamento e
l’aggiornamento costante del Registro nazionale delle malattie rare costituisce
un passaggio estremamente importante ai fini dello sviluppo della ricerca
scientifica sulle malattie rare.
Si è appellato a qualche articolo della Costituzione o a qualche altra sentenza?
La norma costituzionale di riferimento è certamente l’art. 32, che
garantisce la tutela del diritto alla salute per tutti i cittadini. La
normativa sulle malattie rare di cui al D.M. n. 279/01 recepisce tale principio
fondamentale attraverso la creazione di una rete nazionale per la diagnosi e la
cura delle malattie rare, di un Registro per la classificazione dei dati
sanitari relativi alle singole patologie e, infine, mediante l’esenzione dei
malati dai costi delle cure mediche necessarie per affrontare le malattie.
Va rilevato peraltro che data la recente adozione della predetta
normativa, non si è formato ancora un orientamento giurisprudenziale univoco.
Quali sono stati i motivi che Le hanno permesso di vincere il giudizio contro il Ministero della Salute?
In questo caso, il TAR Lazio ha affermato che il comportamento del
Ministero della Salute dovesse considerarsi illegittimo, posto che
l’amministrazione ministeriale si era indebitamente rifiutata di intervenire in
sostituzione delle Regioni inadempienti ai fini dell’istituzione dei centri
interregionali delle malattie rare. Al riguardo la nostra Costituzione prevede,
anche dopo la riforma del Tiotlo V, la possibilità di un intervento sostitutivo
dello Stato nei confronti delle Regioni inerti là dove si tratti di tutelare
diritti fondamentali quali appunto la salute dei cittadini.
Per quale motivo il ricorso contro l’Istituto
Superiore di Sanità non ha avuto lo stesso esito?
In questo caso il TAR Lazio ha ritenuto che il Registro nazionale
delle malattie rare fosse un semplice “giacimento di conoscenze”, il cui
aggiornamento debba essere effettuato solo in occasione di nuove scoperte
scientifiche, ovvero se e quando i singoli centri regionali sulle malattie rare
decidano di inviare i dati in loro possesso all’ISS.
Al contrario, secondo la normativa del 2001 l’Istituto Superiore
di Sanità è tenuto ad attivarsi autonomanente per richiedere tali dati alle
Regioni, ovvero direttamente alle ASL teriitorialmente competenti presso cui i
pazienti sono in cura. Solo una raccolta capillare delle informazioni sui
malati difatti può rivelarsi un utile supporto alla ricerca scientifica sulle
malattie rare.
Pensa di ricorrere in appello?
Attualmente é già pendente presso il Consiglio di Stato un
giudizio finalizzato alla riforma della sentenza del TAR Lazio che, come
anticipato, ha escluso la responsabilità dell’Istituto Superiore di Sanità per
la mancata creazione ed implementazione del Registro nazionale delle malattie
rare.
L’appello punta a far riconoscere sul piano giurisdizionale la
necessità di un Registro completo ed aggiornato quale condizione indispensabile
per il conseguimento delle finalità stabilite dal D.M. n. 279/01.