Domanda di rimborso spese per interventi medici effettuati all’estero (D.M. del 3.11.1989).

 

IN ITALIA (prima di partire).

La domanda di rimborso va richiesta presso la asl di competenza.

 

L’apertura della pratica viene effettuata su moduli pre-stampati in dotazione presso la asl.

In questa prima fase sono necessarie le seguenti informazioni :

dati anagrafici di colui che si sottoporrà al trapianto;

dati della struttura dove il trapianto verrà effettuato, nome del responsabile della procedura, tipo di trapianto che verrà effettuato ecc. ;

 

In questa prima fase sono necessari i seguenti documenti :

dichiarazione del neurologo che afferma che ‘il trapianto non è disponibile in Italia e che evidenzi oltre la gravità della malattia anche il fatto che per essa non c’è attualmente una cura.

 

La asl invierà la pratica al Centro di Riferimento Regionale, cioè un comitato di ‘esperti’ che valuterà la domanda e deciderà se accettarla oppure no. 

Il Centro di Riferimento Regionale è scelto da ogni singola regione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della stessa.

A questo, occorre fare attenzione perché spesso le asl non conoscono con esattezza quale sia, per la sla, il Centro di Riferimento, competente territorialmente, al quale rivolgersi.

Il parere del Comitato è vincolante!

 

ALL’ESTERO.

La struttura dove è stato effettuato il trapianto vi dovrà rilasciare i seguenti, importanti, documenti :

l’originale della fattura/e pagata/e, timbrata/e e quietanzata/e;

la cartella clinica timbrata.

 

La/e fattura/e originale va/nno portata/e all’Autorità Diplomatica (Ambasciata o Consolato Italiano nel territorio dei quali la struttura sanitaria estera è ubicata) la quale deve rilasciare una dichiarazione su propria carta intestata, che attesti che la struttura dove è stato effettuato il trattamento, è un “Centro di natura pubblica ovvero un Centro di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe sono approvate o controllate dalle locali autorità sanitarie competenti” (D.M. 3/11/89 art. 6 comma 5);

 

A cura della stessa Autorità, dovrà poi essere apposta la formula “Prezzi e onorari sono approvati dalle locali autorità competenti” a firma del Funzionario incaricato, completo di data e timbro tondo dell’Autorità Diplomatica Italiana sulla/e fattura/e, già quietanzata/e (D.M. 3/11/89 art. 6 commi da 1 a 14).

 

Anche in questo caso è opportuno fare attenzione: non tutte le Autorità Diplomatiche Italiane, infatti, (specie se di recente costituzione o ubicate in Paesi nei quali raramente ci si reca per interventi di carattere sanitario) sono a conoscenza del quadro normativo vigente in tema di assistenza sanitaria indiretta. In questi casi, sarà opportuno fare riferimento al DM 3/11/89, invitando il “Responsabile della Procedura” dell’Autorità Diplomatica ad assumere le necessarie informazioni per dare corso a quanto legittimamente richiesto.

 

IN ITALIA (dopo l’intervento effettuato all’estero).

Una volta tornati in Italia bisogna compilare un nuovo documento (il modello è disponibile alla asl) al quale devono essere allegati :

l’originale della/e fattura/e;

l’originale della cartella clinica;

l’originale della dichiarazione rilasciata dall’Autorità Diplomatica Italiana del Paese, in cui è stato effettuato il trattamento;

una copia della 104 (utile ma non determinante).

Per i documenti in lingua diversa dall’italiano, la asl può richiedere la traduzione giurata di essi.

 

Il modulo compilato viene quindi inviato dalla asl ad una Commissione che deciderà se (ed in quale misura) erogare il rimborso.

 

 

ATTENZIONE :

 la procedura qui esposta è relativa ai rimborsi previsti dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 1989, si riferisce alle sole spese sanitarie sostenute all’estero ed è valida per tutti i cittadini dello Stato. E’ possibile che le singole Regioni, in virtù della crescente autonomia in tema di Sanità e Salute Pubblica ad esse accordata negli ultimi anni, prevedano la possibilità di richiedere un contributo anche per le spese di trasporto, vitto, alloggio e accompagnamento. Questa eventuale possibilità dovrà essere verificata caso per caso (quindi Regione per Regione) chiedendo informazioni alle rispettive asl di competenza.